stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.019. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.019.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 89-bis del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)

  1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – (Trasmissione obbligatoria delle ordinanze) – 1. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente.
  2. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione».