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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.018. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.018.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti). – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».