Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale)
1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
2. All'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.