Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)
1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.