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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
2.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».