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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.01.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 387-bis. – (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima) – La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 01-bis.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi)

  1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.
  Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

Art. 01-ter.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

Art. 01-quater.
(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  Art. 577-ter. – (Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà dei fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.
  Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:
   1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
   2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
   3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

  2. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».
  4. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».

Art. 01-quinquies.
(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)

  1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio».

Art. 01-sexies.
(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 01-septies.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione del presente comma è esclusa in tutti i casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale senza l'interposizione degli indumenti».

Art. 01-octies.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 01-novies.
(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 01-decies.
(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-septies dei codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Art. 01-undecies.
(Modifiche all'articolo 609-octies del codice penale, in materia di violenza sessuale di gruppo)

  1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 01-duodecies.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
   b) al quarto comma, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «La querela è irrevocabile»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

Art. 01-terdecies.
(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti) – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».