Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 98 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Possono altresì chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale».
Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: e 90-bis aggiungere la seguente: , 98.