Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1), 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, n. 1 e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».