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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.0102. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
6.0102.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 6-ter.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. All'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 600-octies.1 e 612-bis».