Sostituire il comma 3 con il seguente:
All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a otto anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».