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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.16. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
5.16.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a otto anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».