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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0106. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
4.0106.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.