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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0105. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
4.0105.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute con regolamento adotta il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1 della medesima legge.