Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché degli articoli 582 e 583-quinquies, quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), e 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».