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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0103. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
4.0103.
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché degli articoli 582 e 583-quinquies, quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), e 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».