Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. Dopo l'articolo 558 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 558-bis. – (Induzione al matrimonio mediante coercizione). – Chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile anche se è commesso all'estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque con artifizi e raggiri, violenza o minaccia ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi induce taluno a recarsi all'estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio o unione civile, anche se il matrimonio o l'unione civile non è contratto.
Art. 558-ter. – (Induzione al matrimonio di persona minorenne). – Se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è della reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi:
1) in danno di una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici;
2) dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
Se concorrono le circostanze previste dai numeri 1) e 2) del secondo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è aumentata fino alla metà».