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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.10. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
3.10.(versione corretta)

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: Se si tratta fino a: procede con le seguenti: Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2), 5) e 5.1) e 577, primo e secondo comma del medesimo codice, la polizia giudiziaria provvede