Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa dei reati.