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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0101. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
3.0101.
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in tema di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 387-bis. – (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».