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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.2. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
2.2. (nuova formulazione)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: 609-bis fino alla fine del capoverso con le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, e 583-quinquies del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta.