Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti.»
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: recante con le seguenti: e alla legge 7 luglio 2016, n. 122, recanti.