Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Obblighi in capo alle società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali)
1. Le società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere inoltrati o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o degli audio reali o virtuali aventi ad oggetto contenuti intimi diffusi senza il consenso delle persone ivi rappresentate.