Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime.