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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.09. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
11.09.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di compenso per il lavoro dei detenuti per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori). – 1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13-bis. I compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, del codice penale sono destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice».