Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.»
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.