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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.028. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
11.028.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.»

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.