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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.0100. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
11.0100.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.