Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 299 aggiungere la seguente:, 390.