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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.101. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
10.101.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 299 aggiungere la seguente:, 390.