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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.07. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
10.07.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

  1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa».

ident. 10.0101.