Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)
1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa».