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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.500. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
1.500.
approvato

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
  La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
  La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
   dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono aggiunte le seguenti: «612-ter».

La Commissione