Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia di reato)
1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto».