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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/03/2019  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia di reato)

  1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto».