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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.17. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/03/2019  [ apri ]
1.17.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:
  Art. 8-bis. (Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di divulgazione non consensuale di immagini, video e audio aventi contenuti intimi)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Divulgazione non consensuale di contenuti intimi) – Chiunque diffonda, condivida, divulghi in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, senza il consenso della persona ritratta, immagini, video, audio e qualsiasi altro contenuto intimo che la riguardi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando il materiale avente contenuto intimo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di persone senza il loro consenso, create con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge o convivente, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è stato commesso da persona già ammonito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nell'ipotesi del terzo comma».

  Art. 8-ter. – 1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «, introdotto dall'articolo 7,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 612-ter»;
   2) al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 612-bis» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 612-ter».