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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.107. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2019  [ apri ]
1.107.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.

(Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti)
   Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
   Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.
   Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.
   Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
   La pena è aumentata fino alla metà:
    1) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    2) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.
   Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.
   Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
   all'articolo 11, comma 1, lettera a) sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter.