Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
all'articolo 10:
al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente: ART. 13-bis. – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole «secondo comma del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».
Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
all'articolo 10:
al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.