Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)
1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».