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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.032. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/03/2019  [ apri ]
01.032.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, ovvero degli articoli 575 nella forma tentata e 582, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577, 612-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno».