Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. All'articolo 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, ovvero degli articoli 575 nella forma tentata e 582, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577, 612-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno».