Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. Al codice penale dopo l'articolo 388-ter è inserito il seguente:
«Art. 388-quater. (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima). – La violazione dei provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».