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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.015. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/03/2019  [ apri ]
01.015.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» sono soppresse;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» è inserita la seguente: «612-bis,».