Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-bis.1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore».