Al capoverso articolo 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, così come modificato dal comma 1, sono a carico del condannato.