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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.104. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
5.104.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale e all'articolo 303 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 572 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ovvero se il fatto è commesso con armi».
   1-bis. All'articolo 61 del codice penale, primo comma, numero 11-quinquies, sono soppresse le parole: «nonché del delitto di cui all'articolo 572,».

  2. Al comma 1, lettera b), n. 3-bis) dell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 609-quinquies e 612-bis del codice penale,»