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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0104. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
4.0104.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Modifiche all'articolo 165 del codice penale). 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale può essere subordinata a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido con il consenso del condannato.».