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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0102. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
4.0102.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

  2. Gli interventi di cui al comma 1:
   a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;
   b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

  3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenite le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.