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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0100. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
3.0100.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   « b-bis) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale.».