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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.100. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
13.100.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti.»

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: recante con le seguenti: e alla legge 7 luglio 2016, n. 122, recanti.