Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 299 aggiungere la seguente:, 390.