Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – 1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore».