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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.0100. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
10.0100.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore».