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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.04. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2019  [ apri ]
01.04.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)

  1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

  2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».