Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)
1. Ai fini della presente legge e del potenziamento del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria e ambiente, al comma 1, articolo 20, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al Coordinamento partecipano anche rappresentanti delle attività produttive che emettono sostanze odorigene, nonché tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori.»