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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2022  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)

  1. Dopo l'articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie è inserito il seguente:

«Art. 217-bis.

   Con specifico riferimento alla emissione delle sostanze odorigene di cui all'articolo 217, il Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed urbanistica, provvede a disciplinare i vincoli di distanza e di inedificabilità delle aree con destinazione commerciale, residenziale e produttiva necessari ad assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione di attività agricole che, anche quando esercitate nei centri abitati o in prossimità degli stessi, risultano inserite nel contesto produttivo locale e condotte nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.».