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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2022  [ apri ]
1.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera i-ter), dopo le parole: «di sostanze» sono inserite le seguenti: «, incluse le sostanze odorigene,»;

   b) alla lettera i-septies), dopo le parole: «di sostanze» sono inserite le seguenti: «incluse le sostanze odorigene,»;

   c) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:

   «v-novies) odore: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo;

   v-decies) sostanza odorigena o odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

   v-undecies) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

   v-duodecies) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

   v-terdecies) molestia olfattiva: effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi;»;

  Conseguentemente, all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: f-ter) valori limite di emissione odorigena: valori espressi come concentrazione di odore [ouE/m3] o portata di odore [ouE/m3] che devono essere rispettati al fine di assicurare che l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene non ecceda i valori di accettabilità presso il recettore.