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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.35.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
4.35.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4o Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.